La creazione di un profilo Facebook con un nome di fantasia, ovvero la sostituzione di persona è un punito dall’art. 494 c.p. ai sensi del quale: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”.
Lo ha stabilito la Suprema Corte che ha ritenuto possibile integrare il dolo specifico richiesto dalla disposizione dell’art. 494 c.p. anche mediante la pubblicazione di un profilo su internet non del tutto riferibile alla persona offesa, ma comunque ad essa ricollegabile tramite una fotografia, qualora la condotta sia finalizzata a conseguire un vantaggio o a recare un danno.
