Guida in stato di ebbrezza: esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche in caso di tasso alcolemico elevato

Cass. pen., Sez. IV, sentenza 30 settembre 2021, n. 35825
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento sul tema, ha ritenuto compatibile l’istituto della particolare tenuità del fatto disciplinato dall’art. 131 bis c.p. anche in presenza di un elevato tasso alcolemico del guidatore laddove, avuto riguardo alle modalità della condotta e alla gravità del pericolo, il fatto concreto presenti un modesto disvalore.
In particolare, si trattava di un soggetto che, incensurato e non aduso all’uso di sostanze alcoliche, a seguito di un casuale e routinario controllo di polizia stradale, era stato sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, non presentando tuttavia particolari sintomi dovuti all’ebbrezza alcolica e dimostrandosi ampiamente collaborativo con gli agenti.
La Suprema Corte ha così espresso il seguente principio di diritto: “In tema di guida in stato di ebbrezza è applicabile nei confronti del responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., la non punibilità per particolare tenuità del fatto se il conducente è soggetto incensurato, non aduso all’uso di sostanza alcoliche e il disvalore del fatto, valutato ai sensi dell’art. 133 c.p., può essere considerato particolarmente modesto”.

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