Lo Studio Legale Ballottin presta la propria assistenza professionale in ambito penale anche attraverso la tutela del patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio).
Per coloro che vogliano usufruire di tale strumento, qualora ne ricorrano i presupposti, segnaliamo alcune prime informazioni di carattere pratico che potranno essere molto utili.
CHE COS’È IL GRATUITO PATROCINIO
Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può avvalersi di un avvocato che presti la propria assistenza a spese dello Stato. In altre parole, permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico senza dover pagare le spese di giudizio.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi soddisfa i seguenti requisiti:
1) Cittadinanza
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri;
- gli apolidi residenti in Italia;
2) Posizione processuale
Può essere ammesso chi ricopre la posizione processuale di:
- indagato, imputato, condannato;
- persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile;
- responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
3) Reddito
Per essere ammessi al gratuito patrocinio in ambito penale è necessario che il richiedente sia persona “non abbiente”, cioè titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01 (D.M. 10 maggio 2023 in GU n. 130 del 6 giugno 2023). Tale valore è aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure ad imposta sostitutiva.
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia ma il limite è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene tuttavia conto del solo reddito personale quando oggetto della causa sono diritti della personalità oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Vi è poi una presunzione relativa di abbienza (e dunque di superamento del limite di reddito) per i condannati con sentenza definitiva per reati di evasione fiscale, di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti, che dunque non potranno accedere al benificio salvo prova contraria.
Infine, la vittima di particolari reati contro la persona (ad esempio, i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking) può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito precedentemente indicati.
4) Esclusione dal patrocinio in ambito penale
In ambito penale il patrocinio a spese dello Stato è tuttavia escluso per legge:
- se il richiedente è assistito da più di un difensore;
- per i condannati con sentenza definitiva per reati di evasione fiscale.
L’ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
La domanda, in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata personalmente con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.
Nei giudizi penali la domanda va presentata mediante deposito nella cancelleria del giudice, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. Si deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito complessivo.
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda.
Se il richiedente è cittadino straniero extra UE nella domanda devono essere indicati eventuali redditi posseduti all’estero ed essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto a tal fine dichiarato. In caso di impossibilità ad ottenere tale certificazione, essa può essere sostituita da un’autocertificazione.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
Quale documentazione è necessario allegare della domanda?
Ai fini della corretta redazione della domanda è necessario essere in possesso e allegare la seguente documentazione:
- documento di identità in corso di validità;
- tessera sanitaria – codice fiscale;
- certificato di residenza e stato famiglia aggiornato (datato non oltre 6 mesi dalla richiesta);
- contratto di lavoro, se sussistente. In caso di disoccupazione, certificazione comprovante la data di disoccupazione ed eventuali indennità godute;
- ultime 2 buste paga;
- dichiarazione dei redditi o Certificazione Unica degli ultimi due anni;
- contratto di affitto/contratto di comodato oppure atto notarile relativo alla proprietà dell’immobile ove si risiede o si è domiciliati o comunque di eventuali altri beni mobili o immobili;
- per i soli cittadini stranieri extra UE, autodichiarazione al fine di dar prova di non essere proprietari in patria di beni mobili o immobili ovvero di altri redditi;
- eventuale documentazione relativa a pensioni, benefici contributivi, sussidi e ogni altra esenzione o agevolazione fiscale;
- per i soli soggetti separati o divorziati, copia della sentenza/decreto di omologa del Tribunale riportante le statuizioni patrimoniali in favore/a carico del richiedente;
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di salute e le relative agevolazioni concesse;
- in caso siano presenti nello stato famiglia altri soggetti, documenti loro relativi di cui ai punti precedenti.
Cosa comporta l’accoglimento dell’istanza?
L’interessato, come detto, può scegliere un solo difensore di fiducia tra quelli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell’Ordine del distretto della competente Corte di appello. Nei casi previsti dalla legge può anche nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
Tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si deve pagare né l’avvocato né il consulente tecnico.
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate, incidentali o comunque connesse innanzi ai tribunali, alle corti di appello, alla corte di Cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza.